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E’ uscito il Concorso Commissari 2018.
SCADENZA 11 GENNAIO 2019
ISCRIZIONE:
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»- utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovra’ cliccare sull’icona «Concorso pubblico»). A quest’ultima procedura informatica, il candidato potra’ accedere unicamente tramite il Sistema pubblico di identita’ digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovra’ previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.i
REQUISITI
 requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione alconcorso, sono i seguenti:Â
   a) cittadinanza italiana;Â
   b) godimento dei diritti civili e politici;Â
   c) possesso delle qualita’ morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;Â
   d) di aver compiuto il 18º anno di eta’ e non aver compiuto il 30° anno di eta’. Quest’ultimo limite e’ elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di eta’ per il personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno il limite d’eta’, per la partecipazione al concorso, e’ di trentacinque anni;Â
   e) essere in possesso dell’idoneita’ fisica, psichica  e attitudinale prescritta per l’accesso alla carriera dei funzionari di polizia di cui al decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;Â
   f) aver conseguito presso una Universita’ della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato, il titolo di laurea rientrante, come stabilito dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e  con  il  Ministro  dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del 18 dicembre 2014, in una delle seguenti classi:Â
    1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);
classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia (LM-56);
classe delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62);
classe delle lauree  magistrali  in  scienze  delle  pubbliche
amministrazioni (LM-63); classe delle lauree magistrali in scienze
economico-aziendali (LM-77);Â
    2) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza
(22/S); classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia
(64/S); classe delle lauree specialistiche in scienze della politica
(70/S); classe della lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni (71/S); classe della lauree specialistiche in scienze
economico-aziendali (84/S); classe delle lauree specialistiche in
teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica
(102/S).Â
  Nel caso di diploma di laurea, rilasciato da una Universita’ della Repubblica italiana o  da  un  Istituto  di  istruzione  universitario  equiparato,  in  base  all’ordinamento  didattico
previgente alla riforma di cui all’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e relative disposizioni attuative, tale diploma deve essere equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche o magistrali sopra elencate ai punti 1) e 2), ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009.Â
  2. I requisiti, di cui al precedente comma, devono essere posseduti alla data di scadenza del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di partecipazione al concorso,  ad eccezione del titolo di studio richiesto per l’accesso che puo’ essere conseguito, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entro la data di svolgimento della prima prova d’esame, o se sara’ disposta, della prova preselettiva che la precedera’. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta’, a pena di esclusione, sino  al termine della procedura concorsuale.Â
  3. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche’ coloro che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.Â
  4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato.Â
  5. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita’ morali e quello dell’efficienza fisica, dell’idoneita’ fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche’ le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita’ delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita’ penale, il candidato decadra’ dai benefici conseguiti in virtu’ di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.Â
  6. L’esclusione dal concorso, per  difetto  dei  requisiti prescritti, verra’ disposta in qualunque momento  con  decreto motivato.Â
IL RELATIVO CORSO DI PREPARAZIONE VERRA’ PUBBLICATO SUL SITO QUANTO PRIMA