CONCORSO COMMISSARI POLIZIA 2018

I concorsi per Funzionario amministrativo
Concorso Commissari di Polizia

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E’ uscito il Concorso Commissari 2018.

SCADENZA 11 GENNAIO 2019

ISCRIZIONE:

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»- utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovra’ cliccare sull’icona «Concorso pubblico»). A quest’ultima procedura informatica, il candidato potra’ accedere unicamente tramite il Sistema pubblico di identita’ digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovra’ previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.i

REQUISITI

 requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  alconcorso, sono i seguenti: 

      a) cittadinanza italiana; 

      b) godimento dei diritti civili e politici; 

      c) possesso  delle  qualita’  morali  e  di  condotta  previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

      d) di aver compiuto il 18º anno di eta’ e non aver compiuto  il 30° anno di eta’. Quest’ultimo limite e’ elevato, fino a  un  massimo di tre anni, in relazione all’effettivo  servizio  militare  prestato dai candidati. Si prescinde dal  limite  di  eta’  per  il  personale appartenente alla Polizia di Stato. Per  gli  appartenenti  ai  ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno il  limite  d’eta’,  per  la partecipazione al concorso, e’ di trentacinque anni; 

      e)  essere  in  possesso  dell’idoneita’  fisica,  psichica   e attitudinale prescritta per l’accesso alla carriera dei funzionari di polizia di cui al decreto del Ministro dell’interno 30  giugno  2003, n. 198 e nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre 2015, n. 207; 

      f) aver conseguito  presso  una  Universita’  della  Repubblica italiana o un Istituto di  istruzione  universitario  equiparato,  il titolo di laurea rientrante, come stabilito dal decreto del  Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro   dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del 18 dicembre 2014, in una  delle seguenti classi: 

        1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);

classe delle lauree  magistrali  in  scienze  dell’economia  (LM-56);

classe delle lauree magistrali in  scienze  della  politica  (LM-62);

classe  delle  lauree   magistrali   in   scienze   delle   pubbliche

amministrazioni (LM-63); classe delle lauree  magistrali  in  scienze

economico-aziendali (LM-77); 

        2)  classe  delle  lauree  specialistiche  in  giurisprudenza

(22/S); classe delle lauree specialistiche in  scienze  dell’economia

(64/S); classe delle lauree specialistiche in scienze della  politica

(70/S); classe della lauree specialistiche in scienze delle pubbliche

amministrazioni (71/S); classe della lauree specialistiche in scienze

economico-aziendali (84/S); classe  delle  lauree  specialistiche  in

teoria e tecniche  della  normazione  e  dell’informazione  giuridica

(102/S). 

  Nel caso di diploma di  laurea,  rilasciato  da  una  Universita’ della  Repubblica  italiana  o   da   un   Istituto   di   istruzione  universitario   equiparato,   in   base   all’ordinamento   didattico

previgente alla riforma di cui all’art. 17, comma 95, della legge  15 maggio 1997, n. 127 e relative disposizioni attuative,  tale  diploma deve essere equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche o magistrali sopra elencate ai punti 1) e  2),  ai  sensi  del  decreto interministeriale 9 luglio 2009. 

    2. I  requisiti,  di  cui  al  precedente  comma,  devono  essere posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,   ad eccezione del titolo di  studio  richiesto  per  l’accesso  che  puo’ essere conseguito,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  6,  del  decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entro la data di svolgimento della prima prova d’esame, o se sara’ disposta,  della  prova  preselettiva che la precedera’. I requisiti devono essere mantenuti, ad  eccezione di quello relativo al limite di eta’, a pena di esclusione,  sino  al termine della procedura concorsuale. 

    3. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici o dispensati  dall’impiego  presso  una pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento, ovvero decaduti dall’impiego, ai sensi dell’art.  127,  primo  comma, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio 1957, n.  3,  nonche’  coloro  che  sono  sospesi  cautelarmente  dal servizio a norma  dell’art.  93  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e  coloro  che  abbiano  riportato condanna a pena  detentiva  per  reati  non  colposi  o  siano  stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. 

    4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione  al concorso l’espulsione da uno  dei  corsi  di  formazione  finalizzati all’immissione nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato. 

    5. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito della condotta e  delle  qualita’  morali  e  quello  dell’efficienza fisica, dell’idoneita’ fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche’ le cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di pubblico impiego e la veridicita’ delle dichiarazioni rilasciate  dai candidati.  Fatta  salva  la  responsabilita’  penale,  il  candidato decadra’ dai benefici  conseguiti  in  virtu’  di  un  provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 

    6.  L’esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti prescritti,  verra’  disposta  in  qualunque  momento   con   decreto motivato. 

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IL RELATIVO CORSO DI PREPARAZIONE VERRA’ PUBBLICATO SUL SITO QUANTO PRIMA

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